(massima n. 1)
In tema di ordinamento penitenziario, le disposizioni relative al regime dei colloqui visivi e telefonici non hanno natura sostanziale, non afferendo direttamente alla natura, qualitą e quantitą della pena, ma solo alle modalitą di esercizio dei diritti del detenuto, e, pertanto, non soggiacciono al divieto di applicazione retroattiva delle norme pił sfavorevoli sancito dall'art. 25, comma secondo, Cost.