(massima n. 1)
Non sussiste violazione del divieto di "overruling" interpretativo "in malam partem" qualora, giā alla data di commissione del reato, fosse ragionevolmente prevedibile l'interpretazione della norma incriminatrice applicata al caso concreto difforme dal quadro giurisprudenziale consolidato. (Fattispecie in tema di accesso abusivo ad un sistema informatico in cui la Corte ha escluso la sussistenza di un "overruling in malam partem" in relazione a un fatto commesso, da soggetto abilitato all'accesso, successivamente a Sez. U, Casani, - secondo cui non rilevano gli scopi se l'accesso č effettuato da soggetto abilitato - profilandosi, giā all'epoca, decisioni che, pur allineandosi al principio di diritto affermato da tale pronuncia, ritenevano censurabili, come successivamente ritenuto da Sez. U, Savarese, anche gli accessi autorizzati che superavano, su un piano oggettivo, le regole e i limiti stabiliti per l'accesso medesimo).