(massima n. 1)
In tema di pubblica intimidazione con uso di armi o di materie esplodenti, sussiste continuitą normativa tra il delitto di cui all'art. 6 l. 2 ottobre 1967, n. 895 e quello previsto dall'art. 421-bis c.p., poiché quest'ultima norma incriminatrice, introdotta dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv., con modificazioni, dalla l. 13 novembre 2023, n. 159, riporta inalterati la condotta materiale e il fine specifico della prima, contestualmente abrogata dall'art. 4, comma 2-quinquies, del medesimo d.l.