(massima n. 1)
Il delitto di abusivismo finanziario ha natura di reato eventualmente abituale, in quanto può essere integrato sia da un unico comportamento, sia da una pluralità di condotte omogenee ripetute nel tempo, sicché, in quest'ultimo caso, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico e, ove la condotta si sia protratta sotto la vigenza di due differenti regimi normativi, la disposizione applicabile è solo quella vigente alla data della consumazione. (Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 15/07/2024)