(massima n. 1)
In tema di sostituzione del giudice incompatibile, non č abnorme il provvedimento con cui il tribunale, investito del processo ai sensi dell'art. 43, comma 2, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, in quanto detto provvedimento, pur assunto in violazione della norma processuale che prevede in tal caso (diversamente da quello previsto dall'art. 23 cod. proc. pen.), la prosecuzione del processo dinanzi al giudice individuato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., non si colloca al di fuori del sistema normativo e non determina l'indebita stasi del procedimento, essendo possibile per il pubblico ministero esercitare nuovamente l'azione penale, senza incorrere in alcuna nullitā.