(massima n. 1)
In caso di accoglimento dell'istanza di ricusazione, a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione con trasmissione degli atti alla Corte di appello per gli adempimenti di cui all'art. 42, comma 2, cod. proc. pen., il giudizio di rinvio deve svolgersi con fissazione dell'udienza camerale nel contraddittorio tra le parti, che devono poter interloquire in ordine all'individuazione degli atti, compiuti dal giudice ricusato, che conservano efficacia.