(massima n. 1)
In tema di ricusazione, il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione, di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., richiede che l'esternazione venga espressa senza alcuna necessitą funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza che aveva escluso la causa di ricusazione, quanto ai commenti espressi dal presidente del collegio a margine di un esame testimoniale che anticipavano una valutazione di infondatezza dell'accusa).