(massima n. 1)
La grave inimicizia tra difensore e giudice non può essere causa di ricusazione, in quanto l'ipotesi disciplinata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1, lett. a) e 36, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. concerne solo le interrelazioni tra il giudice e le parti private. (In motivazione la Corte ha precisato che la condizione di persona offesa del magistrato - nella specie, in un procedimento per calunnia in cui risultava indagato il difensore dell'imputata - o la pendenza di una domanda risarcitoria nei suoi confronti non qualificano il magistrato come creditore o debitore del difensore, occorrendo a tal fine l'emissione di una sentenza definitiva).