(massima n. 1)
In tema di ricusazione, costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, rilevante ai sensi dell'art. 37 c.p.p., comma 1, lett. b), l'anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta, sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o allorchč esse invadano, senza necessitą e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti.