(massima n. 1)
In tema di ricusazione, deve considerarsi indebita la manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione solo quando l'esternazione viene espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale. Più in generale, l’indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice può rilevare come causa di ricusazione solo se questo abbia anticipato la valutazione sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato. La formulazione di domande suggestive da parte del giudice nel corso di una prova orale, pertanto, non può essere intesa, di per sé, come un'indebita manifestazione del proprio convincimento e, comunque, non può rilevare ai fini di una ricusazione.