(massima n. 1)
In tema di contratti, la condizione "potestativa mista", il cui avveramento dipende in parte dal caso o dal terzo e in parte dalla volontà di uno dei contraenti – è soggetta alla disciplina dell'art. 1358 cod. civ., che impone alle parti l'obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione, e la sussistenza di tale obbligo va riconosciuta anche per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo che concorre a formare detta condizione, sicché, ove tale obbligo venga violato, si determina l'avveramento fittizio della condizione medesima, ai sensi dell'art. 1359 cod. civ.