Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 19022 del 11 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto č sottoposto a condizione "potestativa mista" quando l'avveramento di quest'ultima dipende in parte dal caso o dal comportamento attivo o omissivo del terzo ed in parte dalla volontą di uno dei contraenti ed č soggetto alla disciplina di cui all'art. 1358 cod. civ., che impone alle parti l'obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede anche con riferimento all'attivitą di attuazione dell'elemento potestativo della condizione mista.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva qualificato come condizione meramente potestativa, anziché mista, quella apposta ad una transazione avente ad oggetto il pagamento degli onorari in favore di un avvocato, condizionato alla previa corresponsione di somme da parte di un terzo, condominio, verso i ricorrenti).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.