(massima n. 1)
Assunto a necessario parametro di riferimento, per la banca, il canone della diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, cod. civ., non può ritenersi rispondente a diligenza e buona fede il comportamento della banca stessa che trascuri di considerare – ovvero ignori - l'avvenuta revoca di una procura generale ad operare su di un conto deposito titoli effettuata dal titolare del conto medesimo consentendo, così, al soggetto cui quel potere sia stato revocato, nell'intervallo temporale intercorso tra l'ordine di negoziazione dei titoli da lui pur legittimamente impartito e l'accredito del ricavato su di un proprio conto, di ottenere l'accredito predetto.