(massima n. 1)
Non costituiscono causa legittima di ricusazione, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., le valutazioni espresse dal giudice sulla personalità dell'imputato in una pregressa sentenza resa nei suoi confronti ma relativa ad un diverso fatto storico, atteso che, in mancanza dell'identità oggettiva del fatto, non può configurarsi alcuna compromissione del principio di imparzialità.