Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 44436 del 4 ottobre 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricusazione, la nozione di interesse recepita dall'art. 36, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., cui rinvia l'art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., include non solo l'interesse patrimoniale, ma anche quello non patrimoniale che, tuttavia, sia specifico, giuridicamente rilevante e direttamente incidente sulla sfera soggettiva del magistrato, non potendo, invece, assumere rilievo generici interessi di natura ideologica del predetto, solo indirettamente collegati all'oggetto del procedimento, ed insuscettibili di tradursi in un vantaggio personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure il rigetto della dichiarazione di ricusazione del collegio giudicante composto da giudici iscritti all'associazione nazionale magistrati, presentata da imputato in precedenza espulso da tale associazione, costituenda parte civile nel processo).

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