(massima n. 1)
In tema di ricusazione, ai fini dell'accertamento dell'elemento pregiudicante la terzietā del giudice, il momento in cui si realizza, per quest'ultimo, la situazione di incompatibilitā deve essere individuato nell'emissione della sentenza-decisione - in cui, con la lettura del dispositivo, si invera la valutazione di merito di cui consta il giudizio relativo alla situazione pregiudicata - e non nel momento, successivo, della redazione, della sottoscrizione e del deposito della sentenza-documento, in cui il giudizio sulla responsabilitā penale č manifestato all'esterno.