(massima n. 1)
La dichiarazione di ricusazione è atto personalissimo della parte processuale e l'istanza è, dunque, inammissibile se proposta da difensore non munito di procura speciale ovvero di mandato specifico e la relativa mancanza può essere rilevata in ogni tempo. E dunque la grave inimicizia tra difensore e giudice non può essere causa di ricusazione, dal momento che l'ipotesi disciplinata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1, lett. a) e 36, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. concerne soltanto le interrelazioni tra il giudice e le parti private.