Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 24624 del 2 febbraio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La dichiarazione di ricusazione è atto personalissimo della parte processuale e l'istanza è, dunque, inammissibile se proposta da difensore non munito di procura speciale ovvero di mandato specifico e la relativa mancanza può essere rilevata in ogni tempo. E dunque la grave inimicizia tra difensore e giudice non può essere causa di ricusazione, dal momento che l'ipotesi disciplinata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1, lett. a) e 36, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. concerne soltanto le interrelazioni tra il giudice e le parti private.

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