(massima n. 1)
La dichiarazione di ricusazione può essere proposta esclusivamente dalle "parti", fra le quali non rientra la persona offesa dal reato, che tale qualifica non riveste in senso tecnico. (In motivazione, la Corte ha precisato che le disposizioni sulla ricusazione hanno natura di norme eccezionali e sono, pertanto, insuscettibili di interpretazione estensiva).