(massima n. 1)
La sussistenza delle «gravi ragioni di convenienza» di cui all'art. 36, comma 1, lett. h), cod. proc. pen. configura, al pił, un obbligo di astensione, la cui inosservanza non costituisce motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., e la cui violazione non comporta una nullitą generale e assoluta della sentenza, non incidendo sulla capacitą del giudice. (Fattispecie relativa alla presenza, nel collegio che aveva rigettato la richiesta del ricorrente di permesso premio, del medesimo giudice che, quale magistrato di sorveglianza, aveva precedentemente rigettato una richiesta di permesso di necessitą).