(massima n. 1)
Qualora il giudice, in un provvedimento emesso in una specifica fase procedimentale, abbia comunque espresso valutazioni di merito inerenti alla responsabilitą dell'indagato o imputato, egli non potrą poi partecipare al giudizio nei confronti del medesimo, avendo l'obbligo di astenersi ex art. 36, comma 1, lett. h), c.p.p. e, in difetto, potendo essere ricusato dalle parti, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p.