(massima n. 1)
In tema di astensione, sono inefficaci gli atti compiuti dal giudice astenuto, dei quali il provvedimento di autorizzazione alla astensione non abbia espressamente dichiarato la conservazione di efficacia, fermo restando il potere di verifica, a tal fine, del giudice designato in sostituzione. (Fattispecie in cui il giudice nominato in sostituzione verificava la perdurante validitą ed efficacia dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato condizionato emessa dal giudice astenuto, in assenza di determinazioni assunte nel provvedimento di autorizzazione all'astensione).