(massima n. 1)
Il magistrato il quale risulti avere, o avere avuto una relazione sentimentale con una qualsiasi delle parti dei processi nei quali è chiamato a giudicare o con taluno dei legali che tali parti assistono, viene a trovarsi in una situazione in cui, per gravi ragioni di convenienza, egli – a norma degli artt. 36, co.1, lettera h), cod. proc. pen. e 51, co.1 cod. proc. civ. - ha l'obbligo deontologico di astenersi, atteso che il legame di affetto tra il giudice e la parte o il suo difensore finisce per intaccare la serenità e la capacità del giudice di essere imparziale, ovvero per ingenerare, sia pure ingiustificatamente, il sospetto che egli possa rendere una decisione ispirata a fini diversi da quelli istituzionali ed intesa, per ragioni private e personali, a favorire o danneggiare gli eventuali destinatari. Con l'ulteriore precisazione per cui una relazione sentimentale, per quanto di breve durata, non può non essere almeno sintomatica di una coinvolgente contiguità.