(massima n. 1)
Costituisce causa di incompatibilitą con la funzione di giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'aver autorizzato, quale giudice delle indagini preliminari, la riapertura delle indagini, ex art. 414 cod. proc. pen., trattandosi di un atto che, rapportandosi al contenuto motivazionale della relativa richiesta, risulta funzionale a una delibazione di tipo autorizzativo fondata sulla corrispondenza delle esigenze investigative illustrate rispetto alla finalitą della riapertura delle indagini.