(massima n. 1)
In tema di incompatibilitā, l'art. 34, comma 2-bis cod. proc. pen. prevede che il giudice per le indagini preliminari non possa in alcun caso partecipare al dibattimento, neppure qualora, nella fase delle indagini, si sia limitato al compimento di atti non comportanti alcuna valutazione nel merito della fondatezza dell'accusa nei confronti dell'imputato successivamente chiamato a giudicare in sede di merito. (Fattispecie in cui č stata confermata l'incompatibilitā del giudice del dibattimento che, nella fase delle indagini preliminari, si era limitato ad adottare un decreto di convalida dell'intercettazione disposta d'urgenza dal pubblico ministero e un decreto di proroga delle intercettazioni telefoniche, atti nei quali non veniva specificamente in rilievo la posizione dell'imputato).