Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 18120 del 23 marzo 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di incompatibilitā, l'art. 34, comma 2-bis cod. proc. pen. prevede che il giudice per le indagini preliminari non possa in alcun caso partecipare al dibattimento, neppure qualora, nella fase delle indagini, si sia limitato al compimento di atti non comportanti alcuna valutazione nel merito della fondatezza dell'accusa nei confronti dell'imputato successivamente chiamato a giudicare in sede di merito. (Fattispecie in cui č stata confermata l'incompatibilitā del giudice del dibattimento che, nella fase delle indagini preliminari, si era limitato ad adottare un decreto di convalida dell'intercettazione disposta d'urgenza dal pubblico ministero e un decreto di proroga delle intercettazioni telefoniche, atti nei quali non veniva specificamente in rilievo la posizione dell'imputato).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.