(massima n. 1)
L'incompatibilitą del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dello stesso, non potendo integrare vizio comportante la nullitą del giudizio neppure allorquando la causa di essa sia divenuta nota solo dopo la definizione del relativo grado processuale, e sia ormai preclusa la proponibilitą di istanza di ricusazione.