(massima n. 1)
L'esistenza di cause di incompatibilitą ex art. 34 cod. proc. pen. non produce la nullitą ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. in quanto queste, non incidendo sulla capacitą del giudice, non determinano la nullitą del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituiscono esclusivamente motivo di astensione e di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen.