(massima n. 1)
Non ricorre alcuna incompatibilitą, ex art. 34 cod. proc. pen., in capo al magistrato, gią componente del tribunale del riesame chiamato a giudicare dell'inefficacia di una misura coercitiva per omesso interrogatorio dell'indagato, che abbia poi fatto parte del tribunale come giudice dell'appello cautelare avverso il rigetto dell'istanza di declaratoria di inefficacia della medesima misura.