(massima n. 1)
Non sussiste alcuna causa di incompatibilitą alla celebrazione dell'udienza preliminare per il giudice che abbia adottato un provvedimento "de libertate" in seguito alla chiusura della fase delle indagini ed all'emissione del decreto di fissazione della medesima udienza, non trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen.