(massima n. 1)
In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, nell'ipotesi di rappresentanza apparente l'art. 1392 c.c. - secondo cui la procura deve avere la forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere - non trova applicazione sul piano della responsabilità risarcitoria, in quanto, per definizione, la procura è mancante; tale disposizione ha rilievo invece ai fini della valutazione di affidamento incolpevole del terzo, in quanto la mancanza di procura scritta può costituire indice del fatto che il terzo abbia colposamente omesso di verificare l'esistenza dei poteri di rappresentanza.