Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 3530 del 11 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, ove le parti abbiano successivamente modificato gli accordi originari tramite una scrittura integrativa che attesti la mancanza di ulteriori pretese oltre a quanto stabilito nella nuova scrittura, detta integrazione prevale sulle condizioni precedenti. Una dichiarazione del promittente venditore di non avere ulteriori pretese, oltre quelle specificate nella scrittura integrativa, esclude ogni ulteriore rivendicazione in base agli accordi originari.

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