(massima n. 1)
Costituisce causa di incompatibilitą con la funzione di giudice per l'udienza preliminare l'aver autorizzato, quale Giudice per le indagini preliminari, la proroga delle intercettazioni telefoniche, poiché tale attivitą comporta valutazioni di merito delle questioni oggetto del giudizio, compresa la verifica della sussistenza o persistenza di gravi indizi di reato.