(massima n. 1)
In tema di giudizio direttissimo, il giudice monocratico, qualora ritenga di riqualificare il fatto in termini tali da farlo rientrare nella cognizione del tribunale collegiale, deve disporre la trasmissione degli atti in via "orizzontale" a quest'ultimo, ex art.33-septies, comma 1, cod. proc. pen., anche quando, a seguito della diversa configurazione, il reato rientra fra quelli per cui č prevista l'udienza preliminare. (In motivazione la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il giudice monocratico aveva trasmesso gli atti al giudice per le indagini preliminari, tra l'altro privo di qualsiasi potere propulsivo, realizzando cosė una regressione non prevista del procedimento).