Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19693 del 16 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di tema di limitazioni della proprietą, l'accordo contrattuale per l'autorizzazione alla costruzione a distanza inferiore di quella legale, per essere giuridicamente vincolante tra le parti, deve essere concluso in forma scritta ad substantiam, ex art. 1350 c.c., poiché l'oggetto di un siffatto regolamento contrattuale incide su diritti di natura immobiliare.

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