Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 9310 del 9 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto di comodato immobiliare, anche se di durata ultranovennale, non richiede la forma scritta ex art. 1350 c.c. e può essere provato anche per testi e presunzioni. Tuttavia, il comodato, data la realità che lo connota, non può perfezionarsi per effetto della sola proposta in mancanza di rifiuto del destinatario.

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