(massima n. 1)
Il contratto di comodato immobiliare, anche se di durata ultranovennale, non richiede la forma scritta ex art. 1350 c.c. e può essere provato anche per testi e presunzioni. Tuttavia, il comodato, data la realità che lo connota, non può perfezionarsi per effetto della sola proposta in mancanza di rifiuto del destinatario.