(massima n. 1)
In tema di interposizione fittizia di persona, la simulazione richiede la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente, che deve consapevolmente aderire all'intesa. La prova dell'accordo simulatorio, in particolare nelle compravendite immobiliari, deve essere fornita per iscritto, conformemente all'art. 1350 c.c.