Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 1246 del 18 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di interposizione fittizia di persona, la simulazione richiede la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente, che deve consapevolmente aderire all'intesa. La prova dell'accordo simulatorio, in particolare nelle compravendite immobiliari, deve essere fornita per iscritto, conformemente all'art. 1350 c.c.

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