(massima n. 2)
Anche il contratto con il quale le parti manifestano la volontā concorde di sciogliere un precedente contratto preliminare di compravendita immobiliare deve avere, ad substantiam, la stessa forma scritta richiesta per il contratto originario che si intende sciogliere, in quanto la forma scritta č imposta dall'art. 1351 c.c. per la rilevanza che il preliminare spiega su diritti reali immobiliari.