Cassazione civile Sez. II sentenza n. 18004 del 1 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

È valido l'accordo tra le parti che modifica il luogo di esercizio della servitù di passaggio originariamente costituita, purché l'accordo sia sottoscritto per iscritto e rispetti le condizioni di cui all'art. 1350, n. 4, c.c.

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