Cassazione civileSez. IIsentenza n. 18004del 1 luglio 2024
(1 massima)
(massima n. 1)
È valido l'accordo tra le parti che modifica il luogo di esercizio della servitù di passaggio originariamente costituita, purché l'accordo sia sottoscritto per iscritto e rispetti le condizioni di cui all'art. 1350, n. 4, c.c.