Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 7323 del 19 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di collegamento negoziale tra un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" (nella specie, un appalto pubblico) ed uno a forma libera (nella specie, un contratto di subappalto privatistico), deve ritenersi necessario che anche il secondo negozio rivesta la forma prescritta per la validitą del primo, sebbene non occorra che il requisito della forma scritta sia assicurato in un unico contesto, ben potendo la volontą negoziale esprimersi in diversi documenti o negozi, dovendo comunque assicurarsi che tutte le obbligazioni che formano il sinallagma siano documentate per iscritto.

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