(massima n. 1)
Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali non postula necessariamente che la corrispondente convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ma può essere soddisfatto attraverso il richiamo per iscritto a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio.