Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 2403 del 25 gennaio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La modifica di una clausola del regolamento, che limita i diritti dei condomini sulle proprietā esclusive o comuni, č valida solo se approvata con il consenso negoziale unanime dei partecipanti alla comunione, che deve essere manifestato in forma scritta, nel rispetto dell'art. 1350 n. 4 c.c.

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