(massima n. 1)
Non sussiste nullità del contratto di permuta per impossibilità dell'oggetto ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c. quando la prestazione dedotta, pur diventando più complessa e onerosa per circostanze sopravvenute, non è assolutamente e originariamente irrealizzabile. Tale invalidità non può essere invocata se il problema attiene alla fase esecutiva del rapporto e deriva da una difficoltà prevedibile e gestibile mediante l'esecuzione tempestiva di obblighi contrattuali.