Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 23843 del 25 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola risolutiva espressa che non individua specificamente le obbligazioni il cui inadempimento determinerebbe la risoluzione del contratto č nulla per indeterminatezza dell'oggetto. Tale nullitą č rilevabile d'ufficio, in quanto attiene agli stessi requisiti minimi affinché una pattuizione possa ritenersi vincolante e tutelabile in sede giurisdizionale.

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