Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 9258 del 8 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine di valutare la validitą del patto di non concorrenza, in riferimento al corrispettivo dovuto, si richiede, innanzitutto, che, in quanto elemento distinto dalla retribuzione, lo stesso possieda i requisiti previsti in generale per l'oggetto della prestazione dall'art. 1346 cod. civ., ossia determinatezza o almeno determinabilitą. Una volta accertato che esso sia determinato o quanto meno determinabile, va verificato, ai sensi dell'art. 2125 cod. civ., che il compenso pattuito non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore ed alla riduzione delle sue capacitą di guadagno, indipendentemente dall'utilitą che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato, conseguendo comunque la nullitą dell'intero patto all'eventuale sproporzione economica del regolamento negoziale (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso di parte datoriale, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel confermare, in sede di gravame, la declaratoria di nullitą del patto oggetto di causa, aveva operato una erronea sovrapposizione tra la questione della determinabilitą del corrispettivo e quella della sua congruitą, quali profili del tutto diversi e distinti, tale da ingenerare un'incertezza sull'iter logico seguito per la formazione del convincimento dei giudici d'appello, precludendo, in tal modo, in sede di legittimitą, un effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicitą del loro ragionamento).

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