Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 8467 del 31 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola di determinazione degli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario è validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c. anche se la stessa si limita al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, a condizione, però, che gli stessi, in quanto funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, siano obiettivamente individuabili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto non provata l'entità degli interessi dovuti sebbene nel contratto di finanziamento il tasso di interesse fosse stato determinato nel saggio annuo pari al tasso di riferimento intero pubblicato sul sito ufficiale della Commissione Europea, vigente al momento dell'inadempimento, maggiorato di cento punti base, il sito stesso fornisse il sistema di calcolo e il ricorrente avesse prodotto lo sviluppo dei dati elaborati sulla base dei calcoli previsti dalla clausola).

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