(massima n. 1)
In tema di invaliditā del contratto per contrarietā a norme imperative, le disposizioni che, anche a prescindere dalla pattuizione delle parti, impongono all'oggetto del contratto determinate caratteristiche sono norme di validitā, non giā di comportamento dei contraenti, e la loro violazione determina la nullitā del negozio per impossibilitā (o illiceitā) dell'oggetto e non la mera responsabilitā da inadempimento. (Fattispecie relativa ad un contratto di vendita e ad un collegato contratto di leasing di un'imbarcazione, realizzata in violazione delle norme CE imponenti determinati requisiti di costruzione e progettazione, posti a tutela dell'interesse generale alla sicurezza della navigazione).