Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 26487 del 10 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di invaliditā del contratto per contrarietā a norme imperative, le disposizioni che, anche a prescindere dalla pattuizione delle parti, impongono all'oggetto del contratto determinate caratteristiche sono norme di validitā, non giā di comportamento dei contraenti, e la loro violazione determina la nullitā del negozio per impossibilitā (o illiceitā) dell'oggetto e non la mera responsabilitā da inadempimento. (Fattispecie relativa ad un contratto di vendita e ad un collegato contratto di leasing di un'imbarcazione, realizzata in violazione delle norme CE imponenti determinati requisiti di costruzione e progettazione, posti a tutela dell'interesse generale alla sicurezza della navigazione).

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