(massima n. 1)
Nei casi di vendita giudiziaria, non si applicano le norme sulla forma scritta dei contratti che involgono diritti reali immobiliari né quelle sulla determinazione o determinatezza dell'oggetto del contratto (art. 1346 e 1350 c.c.), ma trovano applicazione le norme specifiche dell'art. 555 c.p.c., richiamanti l'art. 2826 c.c., che prescrivono l'esatta identificazione dell'immobile espropriato.