Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 22490 del 8 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei casi di vendita giudiziaria, non si applicano le norme sulla forma scritta dei contratti che involgono diritti reali immobiliari né quelle sulla determinazione o determinatezza dell'oggetto del contratto (art. 1346 e 1350 c.c.), ma trovano applicazione le norme specifiche dell'art. 555 c.p.c., richiamanti l'art. 2826 c.c., che prescrivono l'esatta identificazione dell'immobile espropriato.

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