(massima n. 1)
In relazione alla validitā del patto di non concorrenza, č determinabile e non nullo il corrispettivo che, seppur previsto in misura mensile per un rapporto a tempo indeterminato, č commisurato ad un criterio predeterminato e non rimesso alla discrezionalitā di una delle parti, realizzando cosė la concretezza dell'atto contrattuale secondo l'art. 1346 c.c.