(massima n. 1)
Il contratto di apertura di credito in conto corrente, in senso proprio (non gią una qualsiasi generica forma di affidamento bancario), deve indicare l'ammontare della somma messa a disposizione del cliente dalla banca, poiché tale somma costituisce oggetto di una specifica obbligazione della banca e dunque del contratto stesso; in caso contrario, il contratto sarebbe nullo per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418, comma secondo, e 1346, c.c.