Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 16194 del 11 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto di apertura di credito in conto corrente, in senso proprio (non gią una qualsiasi generica forma di affidamento bancario), deve indicare l'ammontare della somma messa a disposizione del cliente dalla banca, poiché tale somma costituisce oggetto di una specifica obbligazione della banca e dunque del contratto stesso; in caso contrario, il contratto sarebbe nullo per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418, comma secondo, e 1346, c.c.

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