(massima n. 1)
La misura del tasso degli interessi, quale elemento che integra l'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 1346 c.c., deve essere determinato o determinabile. L'art. 117, comma 3 e 4, T.U.B., ammette che le parti fissino il saggio di interesse per relationem a documenti esterni al contratto. Il riferimento esterno per la determinazione del tasso d'interesse può consistere in un tasso determinato o meramente determinabile.