(massima n. 1)
Non configura frode alla legge il licenziamento individuale per le stesse motivazioni addotte in precedenti licenziamenti collettivi, se questi ultimi sono stati annullati con effetti ex tunc in sede giurisdizionale. Di conseguenza, la successiva adozione di licenziamenti individuali per le medesime ragioni giustificate non viola la disciplina sui licenziamenti collettivi.